La Legge annuale sulla Concorrenza 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2022 ed entrata in vigore il 27 agosto, porta alcune novità in materia di farmaci, ma non introduce cambiamenti sugli istituti qualificanti della farmacia.

Federfarma, con la Circolare 389/2022, segnala le novità per il settore farmaceutico portate dalla Legge annuale sulla Concorrenza (Legge 118/2022).

Vediamole in sintesi.

NOVITÀ PER LA FILIERA DISTRIBUTIVA DEL FARMACO

La Legge introduce alcune modifiche all’art.16 relativo alla distribuzione dei farmaci. Viene meno l’obbligo per i grossisti di una farmacia di detenere in magazzino il 90% di tutti i farmaci rimborsabili dall’Ssn e dei medicinali omeopatici con Aic. «La nuova norma – osserva Federfarma – introduce in tal modo, un concetto flessibile dell’assortimento obbligatorio da parte dei grossisti, affermando come tale assortimento debba rispondere “alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso”.

RIMBORSABILITÀ FARMACI EQUIVALENTI

In merito ai farmaci equivalenti, la modifica dell’art.17 prevede che i produttori possano presentare all’Aifa istanza di rilascio dell’Aic e istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del farmaco prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. «Tuttavia – precisa Federfarma – i farmaci equivalenti potranno essere rimborsati a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

FARMACI NUOVI E DI ECCEZIONALE RILEVANZA

Un’ulteriore modifica elimina la possibilità per le aziende farmaceutiche di fissare liberamente il prezzo di farmaci immessi per la prima volta sul mercato e “di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale” in attesa di negoziare il prezzo di rimborso con l’Aifa. «È il caso dei farmaci classificati nella c.d. classe Cnn (l’acronimo “nn” sta per “non negoziato”) – spiega Federfarma – ovvero quei farmaci che dopo aver ottenuto l’Aic da parte dell’Aifa sono in attesa di classificazione e di negoziazione del prezzo di rimborso.

PER LA FARMACIA NON CAMBIA NULLA

“La Legge annuale 2021 per il mercato e la concorrenza non ha toccato alcuno degli istituti qualificanti della farmacia italiana -conclude Federfarma- seppure molteplici siano stati i tentativi di far approvare emendamenti relativi sia alla liberalizzazione di farmaci non rimborsabili soggetti a prescrizione sia all’effettuazione di tamponi e vaccini da parte di parafarmacie e corner dei supermercati”.

 

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